Sez. 5, Sentenza n. 31442 del 28/06/2006 Ud. (dep. 21/09/2006) Rv. 235212 - 01
PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Chiamata in correità - Requisiti - Riscontri esterni individualizzanti - Necessità.
PROVE - CHIAMATA DI CORREO
La chiamata in correità posta a fondamento di una affermazione di responsabilità richiede che il giudice affronti e risolva, anzitutto, il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche, al suo passato e ai suoi rapporti con il chiamato in correità nonché alla genesi e alle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, il giudice deve verificarne l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della spontaneità ed autonomia, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza e costanza; infine, egli deve verificare i riscontri esterni, i quali sono realmente rafforzativi della chiamata in quanto siano individualizzanti e, quindi, inequivocabilmente idonei ad istituire un collegamento diretto con i fatti per cui si procede e con il soggetto contro il quale si procede.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)