Sez. 2, Sentenza n. 1600 del 24/04/1975 (Rv. 375189 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - ULTERIORI LIMITI - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - ULTERIORI LIMITI - POSSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'art 1102 cod civ, nel prescrivere che ciascun partecipante puo servirsi della cosa comune purche non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, non pone una norma inderogabile i cui limiti non possano essere resi piu severi da un predisposto regolamento condominiale, successivamente recepito nel contratto d'acquisto di beni compresi nel complesso condominiale. (Conf 2369/71, mass n 353284).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)