Sez. 5, Sentenza n. 17604 del 28/07/2010 (Rv. 614596 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione annuale IVA - Omessa presentazione - Successiva dichiarazione integrativa ex art. 50 legge n. 413 del 1991 - Potere di accertamento dell'ufficio - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale in materia di IVA, nel caso in cui il contribuente, dopo aver omesso la presentazione della dichiarazione originaria, vi provveda con la dichiarazione integrativa di condono ai sensi dell'art. 50 della legge n. 413 del 1991, gli accertamenti ed i controlli cui può procedere l'ufficio finanziario, ai fini dell'accertamento dell'imposta dovuta, hanno riguardo solo a siffatta dichiarazione e devono essere esercitati "secondo le regole ordinarie", ai sensi degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 50, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)