Sez. 5, Sentenza n. 12614 del 26/05/2006 (Rv. 590498 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - IVA - Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Successivo inoltro di dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 50 della legge n. 413 del 1991 - Potere dell'Ufficio di procedere ad accertamento - Sussistenza - Provvedimento di rigetto dell'istanza di condono - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale in materia di IVA, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di presentare la dichiarazione annuale in precedenza omessa (tale dovendosi considerare quella presentata con un ritardo superiore a quello previsto dall'art. 37, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, applicabile "ratione temporis" nel caso di specie), inoltrando la dichiarazione integrativa di cui all'art. 50, comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'Ufficio è legittimato a procedere ad accertamento secondo le regole ordinarie, senza che risulti necessaria l'emanazione di un formale provvedimento di rigetto dell'istanza presentata dal contribuente, non essendo tale adempimento previsto dalla vigente normativa.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 50, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)