Sez. 2, Sentenza n. 31057 del 13/06/2003 Ud. (dep. 23/07/2003) Rv. 226113 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Presupposti - Pendenza di una controversia civile (o amministrativa) - Serietà dei termini della questione civile - Fattispecie.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE
La sospensione facoltativa del dibattimento, prevista dall'art. 479 cod. proc. pen., non può essere disposta sulla base dell'esistenza di un mero contrasto tra le parti su una questione civile, ma presuppone che sia già in corso una controversia davanti al giudice competente e che risulti la serietà dei termini concreti della questione da risolversi in altra sede (nella specie, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto dell'istanza di sospensione del dibattimento da parte del giudice di merito, in quanto dopo il provvedimento di denuncia di nuova opera nessuna delle parti aveva dato inizio al giudizio a cognizione piena).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 479, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)