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Sez. 5, Sentenza n. 31074 del 05/04/2001 Ud. (dep. 09/08/2001) Rv. 219636 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - IN GENERE | Bancarotta - Sospensione del dibattimento per la pendenza di processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento - Presupposti - Indicazioni.
Stato
decisa il 2001-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219636-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - IN GENERE

In tema di bancarotta, l'imputato che, ai sensi dell'art. 479 cod.proc.pen., richiede la sospensione del dibattimento, in attesa della definizione del processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento, è tenuto -allo scopo di consentire al giudice penale di valutare la opportunità dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto- a fornire allegazioni non solo alla esistenza della procedura in sede civile, ma anche in ordine alla serietà della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessità del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)