Sez. 5, Sentenza n. 8607 del 16/12/2011 Ud. (dep. 05/03/2012) Rv. 251950 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Bancarotta semplice - Sospensione del dibattimento per la pendenza di processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
In tema di bancarotta semplice, l'imputato che, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. pen., richieda la sospensione del dibattimento, in attesa della definizione del processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento, è tenuto - allo scopo di consentire al giudice penale di valutare la opportunità dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto - a fornire allegazioni non solo in ordine alla esistenza della procedura in sede civile, ma anche in ordine alla serietà della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessità del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479, Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)