Sez. 1, Sentenza n. 1685 del 17/05/1969 (Rv. 340657 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE DEL GIUDICE - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE DEL GIUDICE - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo di fare rapporto al procuratore della Repubblica - fatto al giudice civile dall'art. 3 cod.proc.pen., per il caso che nel corso di un giudizio civile apparisca alcun fatto, nel quale puo ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio - e stabilito nell'interesse generale alla repressione dei reati e, pertanto, non compete alle parti private il diritto di dedurne l'inadempimento come motivo di ricorso per Cassazione. (V. 3027-67, mass. N. 330762 2297-67, mass. N.329509 1492-67, mass. N.328191).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)