Sez. 3, Sentenza n. 178 del 24/01/1972 (Rv. 355954 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO DEL GIUDICE CIVILE - INOSSERVANZA - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO DEL GIUDICE CIVILE - INOSSERVANZA - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo del giudice civile di far rapporto al pubblico ministero e stabilito dall'art 3 cod proc pen nell'interesse generale della repressione dei reati e non in quello privato delle parti, alle quali, pertanto, non e consentito dedurre, come motivo di ricorso per Cassazione, la eventuale inosservanza di quell'Obbligo, restando salva alle parti stesse la facolta di denunziare direttamente i reati che esse ritengano risultare dagli Atti del giudizio (V 547'71, mass n 350241; 385'71, mass n 349964; 1685'69, mass n 340657).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)