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Sez. 1, Sentenza n. 1202 del 20/02/1984 (Rv. 433349 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - PER CAUSE GEOLOGICHE ED IDRICHE - CAUSE SIMILI - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433349-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - PER CAUSE GEOLOGICHE ED IDRICHE - CAUSE SIMILI - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*

Nell'art. 1664, secondo comma, cod. civ. - che riconosce allo appaltatore il "diritto ad un equo compenso", se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da "cause geologiche, idriche e simili" - l'aggettivo "simili" vale soltanto ad individuare altre cause aventi le stesse qualità e caratteristiche intrinseche di quelle esplicitamente menzionate, non anche sopravvenienze oggettive di tipo diverso dalle cause naturali, sebbene produttive di conseguenze identiche od analoghe. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito secondo cui nella norma citata rientrano pure i fatti umani determinativi degli effetti ivi previsti, come l'improvvisa rarefazione di maestranze qualificate con conseguente minor rendimento della manodopera). (V 1818/80, mass n 405422; (Conf 1638/82, mass n 419471).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)