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Sez. 3, Sentenza n. 7345 del 26/03/2009 (Rv. 607222 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Sentenza - Impugnazione - Termine - Sospensione nel periodo feriale (art. 1 legge n. 742 del 1969) - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607222-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

La sospensione dei termini nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al termine per impugnare la sentenza che accerta l'obbligo del terzo presso il quale è stato eseguito il pignoramento mobiliare, per effetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge citata, in relazione all'art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in quanto anche per tale procedimento sussiste l'interesse alla sua sollecita definizione, considerato che il processo esecutivo è, in attesa, sospeso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)