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Sez. 3, Sentenza n. 4375 del 25/03/2003 (Rv. 561403 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Sentenza - Impugnazione - Termine - Sospensione nel periodo feriale (art. 1 legge 742/1969) - Inapplicabilità - Anche alla accessoria domanda di risarcimento danni - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561403-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

Al termine per impugnare la sentenza che accerta l'obbligo del terzo, presso il quale è stato eseguito il pignoramento mobiliare, ovvero si è convertito il sequestro conservativo, non si applica la sospensione nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742, perché, in relazione all'art. 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, anche per tale procedimento sussiste l'interesse alla sua sollecita definizione, considerato che il processo esecutivo è, in attesa, sospeso. Tale regola trova applicazione nel medesimo processo anche per la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ., quando la stessa abbia carattere accessorio e conseguenziale, dovendo prevalere il regime previsto per la causa principale, atteso il rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due vicende processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 678, Cod. Proc. Civ. art. 686, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)