Sez. 1, Sentenza n. 3265 del 13/12/1982 Ud. (dep. 18/04/1983) Rv. 158445 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - DIREZIONE DELL'AZIONE E INTENZIONE DELITTUOSA - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - DISTINZIONE TRA ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI - IRRILEVANZA AI FINI DEL TENTATIVO - VALUTAZIONE DEGLI ATTI PREPARATORI - CRITERI.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - DIREZIONE DELL'AZIONE E INTENZIONE DELITTUOSA - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - DISTINZIONE TRA ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI - IRRILEVANZA AI FINI DEL TENTATIVO - VALUTAZIONE DEGLI ATTI PREPARATORI - CRITERI.*
Anche se il codice penale vigente non pone distinzione alcuna tra Atti preparatori ed Atti esecutivi ai fini del tentativo punibile, tuttavia gli Atti meramente preparatori possono costituire materia di tentativo solamente quando siano idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione di un delitto. Gli Atti compiuti dall'agente, cioè, debbono avere potenzialità causale di produrre l'evento e rivelare, in modo non equivoco, l'intenzione di commettere un delitto. (V mass n 146792; (V mass n 141139; (V mass n 140571; (V mass n 137611; (V mass n 136217; (Conf mass n 143755, sulla irrilevanza degli Atti preparatori e Atti esecutivi al fine del tentativo).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)