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Sez. 3, Ordinanza n. 14054 del 26/07/2004 (Rv. 574977 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Condizioni - Fattispecie in tema di rapporti fra controversie di sfratto per morosità ed esecuzione in forma specifica di una prelazione urbana - Sospensione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574977-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Ai fini della sospensione necessaria del giudizio di cui all'art. 295 cod. proc. civ., è indispensabile la esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica che ricorre nel solo caso in cui la definizione di una controversia costituisca, rispetto all'altra, un indispensabile antecedente logico - giuridico, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato. Non ricorre il detto rapporto di pregiudizialità necessaria nel caso di una controversia relativa ad uno sfratto per morosità e quella attinente all'esecuzione in forma specifica del contratto di compravendita non concluso, nonostante la richiesta del conduttore, in relazione al diritto di prelazione urbana, ai sensi dell'art. 38 legge n. 392 del 1978. Infatti, poiché con l'atto unilaterale di esercizio della prelazione il conduttore non acquista immediatamente la proprietà dell'immobile, ma solo il diritto alla conclusione del contratto, tutelabile ex art. 2932 cod. civ., ne consegue che lo stesso diverrà proprietario dell'immobile solo alla data del passaggio in giudicato della relativa pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)