Sez. 1, Sentenza n. 1968 del 26/07/1967 (Rv. 328957 - 01)
TRASCRIZIONE - EFFETTI - TASSATIVITA - CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO.*
TRASCRIZIONE - EFFETTI - TASSATIVITA - CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO.*
Le ipotesi previste nelle norme che, regolando l'istituto della trascrizione, consentono l'opponibilita degli effetti degli Atti e delle sentenze nei confronti dei terzi, sono tassative, non solo nel senso che dalla trascrizione derivano soltanto gli effetti espressamente previsti nel testo della legge, ma anche e soprattutto nel senso che tali effetti sono prodotti esclusivamente dagli Atti e dalle pronunce specificamente indicati nelle norme stesse. Conseguentemente, la trascrizione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l'esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo a contrarre opera - ai sensi dell'art. 2652, n. 2, cod. civ. - l'effetto della opponibilita della sentenza, che venga emessa in esito al giudizio conseguente alla domanda medesima, soltanto se tale sentenza abbia il contenuto preciso indicato nella citata norma sia cioe una sentenza di accoglimento della domanda. Quando, invece, la sentenza contenga una pronuncia comunque diversa dall'accoglimento - come nel caso in cui l'Obbligo di contrarre sia stato adempiuto volontariamente nel corso del processo mediante stipulazione tra le parti del contratto definitivo - la trascrizione di tale sentenza non puo piu essere ricollegata alla trascrizione della domanda e, pertanto, non puo prevalere sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite nelle more del giudizio. (nella fattispecie, dopo che era stata trascritta la citazione diretta ad ottenere l'esecuzione in Forma specifica di un contratto preliminare di vendita di un immobile, un terzo vi aveva iscritto ipoteca a garanzia di un credito nei confronti del venditore. Successivamente, nel corso del processo il convenuto, riconosciuto il fondamento della pretesa attrice, aveva consentito a stipulare l'atto definitivo di vendita. L'attore, allora, per mantenere l'effetto conservativo della trascrizione della domanda, ne aveva modificato il contenuto originario, chiedendo che il giudice, anziche limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere, emettesse una pronunzia che facesse risalire alla data della trascrizione della citazione l'opponibilita ai terzi del trasferimento dell'immobile. La Corte d' appello aveva accolto la domanda attrice cosi modificata, sul rilievo che la stipulazione volontaria del contratto definitivo intervenuta tra le parti in causa per ottenere l'esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo a contrarre abbia lo stesso valore e debba, quindi, avere gli stessi effetti della sentenza di accoglimento della domanda giudiziale - lasciando, pertanto, sussistere gli effetti propri della trascrizione di quest'ultima quando risulti che, se tale stipulazione volontaria non fosse avvenuta la domanda attrice avrebbe trovato egualmente accoglimento. (Cfr. 2845-58 e 2274-40).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)