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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13114 del 15/06/2011 (Rv. 618356 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | CERTALEX - Espulsione amministrativa - Opposizione - Titolo di soggiorno - Decorrenza del termine per la richiesta - Data d'ingresso in Italia - Onere della prova - A carico dello straniero - Modalità.
Stato
decisa il 2011-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618356-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di opposizione al decreto di espulsione amministrativa dello straniero, al fine di verificare la decorrenza del termine per la richiesta del titolo di soggiorno, di cui agli artt. 5, secondo comma, e 13, secondo comma, lettera b), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, incombe sullo straniero, colto in Italia senza il permesso di soggiorno, l'onere di provare la data d'ingresso nel territorio nazionale, la cui certificazione si ottiene, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, con previsione inderogabile, mediante l'apposizione sul passaporto del timbro d'ingresso, specificativo della data, che il personale addetto ai varchi di frontiera è obbligato ad apporre a richiesta, al fine di consentire a chi entri legalmente nel territorio dello Stato (munito di passaporto e visto d'ingresso) l'accertamento "pubblico" della data di tale ingresso. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 7, Cod. Pen. art. 360 bis com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)