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Sez. U, Sentenza n. 25117 del 14/10/2008 (Rv. 604936 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Art. 366 "bis" cod. proc. civ. - Vizio di motivazione - Mancata indicazione di specifici elementi di fatto attinenti al vizio denunciato - Inadeguatezza - Inammissibilità del motivo - Sussistenza - Fattispecie in riferimento all'elemento soggettivo della colpa.
Stato
decisa il 2008-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604936-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

E inammissibile, ai sensi della seconda parte dell'art. 366 -"bis" cod. proc. civ., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) in cui manchi l'indicazione di specifici elementi di fatto, sia pure complessi, sui quali verterebbe il denunciato vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo della colpa. (Nella specie, le S.U. hanno reputato inadeguato il generico riferimento all'elemento della colpa, la quale, non integrando un fatto vero e proprio, ma piuttosto una qualificazione formulata a conclusione di un giudizio composito di elementi di fatto e di diritto, rende necessaria la deduzione di distinte censure di violazione di norme di diritto in merito ai requisiti della colpa o di vizio di motivazione riguardo agli elementi di fatto concretamente rilevanti ai fini del giudizio sulla colpa medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)