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Sez. 5, Sentenza n. 4589 del 26/02/2009 (Rv. 606932 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Art. 366 bis cod. proc. civ. - Vizio di omessa od insufficiente motivazione - Valutazione delle prove da parte del giudice del merito - Motivo fondato solo sulla censura di apoditticità dell'esclusione della rilevanza - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606932-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

È inammissibile, alla stregua della seconda parte dell'art. 366 bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione con cui, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la parte si limiti a censurare l'apoditticità e carenza di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla valutazione d'inadeguatezza delle prove documentali da parte del giudice del merito, in quanto la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all'incidenza rispetto alla decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)