Sez. 2, Sentenza n. 7256 del 06/12/1986 (Rv. 449329 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE - NOMINA E REVOCA - SCADENZA DEL MANDATO - CONSERVAZIONE DEI POTERI - FINO ALLA SOSTITUZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE - NOMINA E REVOCA - SCADENZA DEL MANDATO - CONSERVAZIONE DEI POTERI - FINO ALLA SOSTITUZIONE.*
L'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione dalla carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 cod. civ., conserva ad interim i poteri conferitegli dalla legge, dall'assemblea o dal regolamento, e può continuare pertanto ad esercitarli, fino a che non sia sostituito con altro amministratore. (V 4780/85, mass n 442188; (Conf 572/76, mass n 379216).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)