Sez. L, Sentenza n. 5098 del 16/10/1985 (Rv. 442424 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - "IUS VARIANDI" DELL'IMPRENDITORE IN UN SISTEMA CONTRATTUALE COLLETTIVO DI "INQUADRAMENTO UNICO OPERAI/IMPIEGATI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - "IUS VARIANDI" DELL'IMPRENDITORE IN UN SISTEMA CONTRATTUALE COLLETTIVO DI "INQUADRAMENTO UNICO OPERAI/IMPIEGATI - LIMITI.*
Nel sistema, introdotto dalla contrattazione collettiva, del cosiddetto inquadramento unico operai/impiegati, l'imprenditore esercita legittimamente lo "ius variandi" - riconosciutogli dallo art. 2103 cod. civ. - allorché adibisca a mansioni operaie equivalenti il lavoratore che, precedentemente, svolgeva mansioni impiegatizie purché - fermo restando il precedente trattamento economico e normativo già conseguito - il lavoratore stesso possegga la capacità professionale per esercitare le nuove mansioni operaie e purché non derivi, per effetto di tale mutamento, alcun pregiudizio anche solo potenziale alla sua posizione economica e professionale precedentemente acquisita. (V 5619/84, mass n 437293).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)