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Sez. L, Sentenza n. 5619 del 06/11/1984 (Rv. 437293 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIPENDENTI - IN GENERE - NUOVO CRITERIO D'INQUADRAMENTO ADOTTATO DEL C.C.N.L. 1 MAGGIO 1976 PER IL SETTORE METALMECCANICO - CONSEGUENZE - INQUADRAMENTO SPETTANTE AD UN LAVORATORE AI SENSI DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE PREDETTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437293-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIPENDENTI - IN GENERE - NUOVO CRITERIO D'INQUADRAMENTO ADOTTATO DEL C.C.N.L. 1 MAGGIO 1976 PER IL SETTORE METALMECCANICO - CONSEGUENZE - INQUADRAMENTO SPETTANTE AD UN LAVORATORE AI SENSI DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE PREDETTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - CRITERI.*

Il nuovo criterio d'inquadramento adottato dal C.C.n.L. 1 maggio 1976 per il settore metalmeccanico, che prevede una classificazione unica, articolata in sette categorie professionali ed otto livelli retributivi, non modifica l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico differenziatamente previsti, dalla legge e dalla disciplina collettiva, per impiegati, "intermedi" ed operai, rinvenendosi ancora tale fondamentale distinzione sia in senso orizzontale, nell'ambito di ciascuna categoria, sia in senso verticale, tra le diverse categorie. Pertanto, anche ai fini della verifica dell'inquadramento spettante ad un lavoratore ai sensi della disciplina contrattuale predetta, l'indagine del giudice del merito deve articolarsi, senza vizi di motivazione, nelle fasi seguenti: 1) accertamento delle mansioni svolte in concreto e, ove queste siano promiscue, delle mansioni prevalenti; 2) individuazione di categorie, qualifiche e gradi alla stregua anzitutto del contratto collettivo e, ove questo nulla preveda, mercè l'utilizzazione delle nozioni generali ricavate dalla giurisprudenza in base all'art. 2095 cod. civ.; 3) comparazione, infine, del risultato della prima indagine con le previsioni o nozioni individuate nella seconda. (V 4041/81, mass n 414693; (V 1103/81, mass n 411659; (V 879/81, mass n 411385).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 01/05/1976

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)