Sez. U, Sentenza n. 25033 del 24/11/2006 (Rv. 593512 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Assegnazione del lavoratore a mansioni nuove e diverse pur rientranti nella medesima qualifica contrattuale - Compromissione della professionalità raggiunta - Art. 2103 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Illegittimità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
La garanzia prevista dall'art. 2103 cod. civ. opera anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva, precludendo l'indiscriminata fungibilità di mansioni per il solo fatto dell'accorpamento convenzionale; conseguentemente, il lavoratore addetto a determinate mansioni - che il datore di lavoro è tenuto a comunicargli ex art. 96 disp.att. cod.civ. nell'esercizio del suo potere conformativo delle iniziali mansioni alla qualifica -, non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorchè rientranti nella medesima qualifica contrattuale (Nella specie un dipendente postale si era obbligato, con la conclusione del contratto, a svolgere mansioni di sportello e di recapito, promiscuamente o in via alternativa, nella vigenza del CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti postali, addetta, all'assunzione, a mansioni di sportello e avviata, dopo alcuni mesi, ad un corso di formazione per l'espletamento sia delle mansioni di sportello che delle mansioni di recapito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)