Sez. U, Sentenza n. 9356 del 10/11/1994 (Rv. 488494 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Comune - Affidamento in concessione di lavori di progettazione ed esecuzione di infrastrutture urbane - Controversie derivanti dall'affidamento di tali lavori - Arbitrato ex art. 16 legge n. 219 del 1981 - Deroga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 5, secondo comma, legge n. 1034 del 1971 - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Con riguardo ad affidamento in concessione di lavori di progettazione ed esecuzione d'infrastrutture per l'urbanizzazione di aree del piano di zona di un Comune, l'art. 16 della legge n. 219 del 1981, nella parte in cui prevede la cognizione arbitrale delle controversie derivanti dall'affidamento di tali lavori, non deroga ai criteri di riparto della giurisdizione vigenti in materia di rapporti di concessione, ma ha unicamente previsto la devoluzione ad arbitri di quelle controversie, relative ai predetti rapporti, le quali, in forza dell'art. 5, secondo comma, legge n. 1034 del 1971, non sarebbero comunque rientrate nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (in forza di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità del lodo arbitrale, emesso in controversia attinente alla decadenza dall'indicata concessione, non si estende ai capi dello stesso relativi alle domande di carattere patrimoniale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)