Sez. U, Sentenza n. 2742 del 15/07/1976 (Rv. 381527 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITA PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITA PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
L'indennita per cessazione dal servizio, corrisposta dal fondo di previdenza per il personale delle dogane, ha carattere esclusivamente assicurativo-previdenziale, e non costituisce parte della retribuzione. Ne consegue che la domanda rivolta al conseguimento di detta indennita, trovando titolo immediato e diretto nel rapporto assistenziale fra il fondo ed il dipendente delle dogane, non anche nel rapporto di pubblico impiego (il quale configura un mero presupposto estrinseco del diritto medesimo) e sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Conf 2328/75, mass n 376175).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 12/07/1912 num. 812, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 04/12/1956 num. 1572, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)