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Sez. 1, Sentenza n. 6813 del 27/07/1996 (Rv. 498827 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - TERMINE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLA LISTA | Inosservanza del termine - decadenza della prova - condizione.
Stato
decisa il 1996-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498827-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - TERMINE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLA LISTA

L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 244 comma terzo (testo originario cod. proc. civ.) per formulare od integrare le indicazioni circa la prova testimoniale comporta la decadenza dall'assunzione della prova, sempre che detta decadenza sia stata eccepita dalla controparte tempestivamente, vale a dire nella prima istanza o difesa successiva, in applicazione del principio generale di cui all'art. 157 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1990 num. 353 art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)