Sez. 1, Sentenza n. 7205 del 27/06/1991 (Rv. 472849 - 01)
Prova civile - Testimoniale - Ammissione - Modo di deduzione - Termine - Integrazione dei capitoli e della lista | Inosservanza del termine - Decadenza dall'assunzione della prova - Espletamento - Mancata tempestiva opposizione della parte interessata - Sanatoria della decadenza.
Prova civile - Testimoniale - Ammissione - Modo di deduzione - Termine - Integrazione dei capitoli e della lista
L'inosservanza del termine assegnato per formulare od integrare le indicazioni circa la prova testimoniale, ai sensi dell'art. 244, terzo comma, cod. proc. civ., ed espressamente dichiarato perentorio da tale norma, comporta decadenza dall'assunzione della prova. Tuttavia, allorché la prova sia stata espletata, senza tempestiva opposizione dalla parte che vi aveva interesse, tale decadenza rimane sanata per acquiescenza, in quanto le nullità e le decadenze attinenti alle modalità di deduzione della prova testimoniale hanno carattere relativo, essendo stabilite non per motivi di ordine pubblico, ma a tutela esclusiva degli interessi delle parti. (Conf. Sent. 7757/87, mass. n. 455602, sulla prima parte) (Conf. Sent. 2435/90, mass. n. 466155, sulla seconda parte) (Conf. Sent. 9427/87, mass. n. 456556, sulla seconda parte).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)