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Sez. L, Sentenza n. 5521 del 09/09/1986 (Rv. 448036 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ESTINZIONE DEI RAPPORTI CON I LAVORATORI SOSPESI - INCIDENZA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA EROGAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448036-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ESTINZIONE DEI RAPPORTI CON I LAVORATORI SOSPESI - INCIDENZA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA EROGAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE - ESCLUSIONE.*

La certezza della ripresa dell'attività produttiva, che costituisce presupposto di fatto per l'intervento ordinario dalla cassa integrazione guadagni, non concerne i singoli lavoratori sospesi, bensì l'azienda nel suo complesso; pertanto l'eventuale Estinzione del rapporto dei suddetti lavoratori sospesi, nominativamente considerati, non incide sulla legittimità dell'erogazione della integrazione salariale. (V 2173/85, mass n 440046; (V 5443/83, mass n 430364).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)