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Sez. L, Sentenza n. 2173 del 27/03/1985 (Rv. 440046 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - NEL SETTORE INDUSTRIALE - LICENZIAMENTO O DIMISSIONI DEL LAVORATORE DURANTE LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ - OVVERO SUCCESSIVAMENTE ALL'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ - DIRITTO ALL'INDENNITÀ INTEGRATIVA FINO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - SUSSISTENZA - RESTITUZIONE DELL'INDENNITÀ RICEVUTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440046-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - NEL SETTORE INDUSTRIALE - LICENZIAMENTO O DIMISSIONI DEL LAVORATORE DURANTE LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ - OVVERO SUCCESSIVAMENTE ALL'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ - DIRITTO ALL'INDENNITÀ INTEGRATIVA FINO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - SUSSISTENZA - RESTITUZIONE DELL'INDENNITÀ RICEVUTA - ESCLUSIONE.*

Il lavoratore ammesso alla cassa integrazione guadagni nel settore del lavoro industriale, il quale sia stato licenziato o si sia dimesso nel periodo di sospensione dell'attività produttiva ovvero successivamente all'erogazione dell'indennità, ma prima della ripresa di tale attività, ha diritto a percepire l'indennità integrativa fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e non è tenuto a restituire l'indennità eventualmente percepita, non risultando alcuna ipotesi di decadenza e, comunque, di esclusione alla stregua dell'art. 5 n. 1 del d.l.C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869 (nuove Disposizioni sulle integrazioni salariali), ratificato, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1951 n. 498. (Conf 5443/83, mass n 430364, prima parte; (Conf 4541/83, mass n 429412, prima parte).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5 com. 1, Legge 21/05/1951 num. 498, Legge 03/02/1963 num. 77 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 427 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)