Sez. L, Sentenza n. 10471 del 18/07/2002 (Rv. 555930 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE | Esenzione per le aziende agricole ricadenti in zona montana - Pagamento per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri - Illegittimità ex sentenza Corte cost. n. 370 del 1985 - Efficacia nei confronti delle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE
La sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1985 (che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli art. 8 della legge n. 991 del 1952 e 7 del decreto legge n. 942 del 1977, convertito in legge n. 41 del 1978, nella parte in cui non prevedevano la esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati anche per i terreni montani ubicati al di sotto dei settecento metri di altitudine) non esplica alcuna efficacia, né diretta né indiretta, nei confronti delle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate, stante la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 1989 che ha evidenziato l'autonomia, rispetto alla normativa sui terreni montani, del sistema di interventi agevolativi in tali zone svantaggiate, e tenuto altresì conto che il rinvio alla disciplina del citato decreto legge n. 942 del 1977 operato, quanto ai terreni ubicati nelle zone svantaggiate, dall'art. 13, ultimo comma, del decreto legge n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, non ha carattere formale, bensì recettizio e materiale; d'altra parte, la predetta dichiarazione di incostituzionalità, riferita anche all'art. 8 del citato decreto legge n. 942 del 1977 - che per i terreni montani siti al di sotto dei settecento metri si limita a prevedere la riduzione, anziché la totale esenzione, dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli -, non ha comportato la totale esenzione contributiva in relazione alle zone agricole svantaggiate, alle quali l'art. 13, ultimo comma, del decreto legge n. 402 del 1981 ha esteso fra l'altro le agevolazioni contributive di cui agli art. 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del decreto legge n. 942 del 1977, posto che la detta sentenza della Corte costituzionale, come risulta dalla successiva sopra richiamata n. 254 del 1989, si è limitata a risolvere la questione della legittimità di un regime contributivo differenziato sulla base del mero livello altimetrico dei territori, senza esaminare il problema con riguardo alle dette zone agricole svantaggiate, e senza escludere che la corresponsione dei contributi, purché non alla stregua del mero criterio altimetrico, possa essere diversamente regolata.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1952 num. 991 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 art. 7 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 CORTE COST., Legge 27/12/1977 num. 984 art. 15, Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 13 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)