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Sez. L, Sentenza n. 2997 del 15/03/1995 (Rv. 491163 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE | Terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri - Esenzione dal pagamento dei contributi - Sentenza costituzionale n.370 del 1985 - Portata - Estensione alle aziende ubicate nelle cosiddette zone agricole svantaggiate - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491163-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE

La dichiarazione di illegittimità costituzionale - pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n.370 del 1985 - degli artt. 8 della legge 25 luglio 1952 n.991 e 7 del D.L. 23 dicembre 1977 n.942, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri, nonché dell'art. 8 del D.L. n.942 del 1977 cit., che per tali terreni si limitava a prevedere la riduzione, anziché la totale esenzione, dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli, non ha comportato la totale esenzione contributiva in relazione alle cosiddette zone agricole svantaggiate (art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n.984), alle quali l'art. 13, ultimo comma, del D.L. 29 luglio 1981 n.402, convertito in legge 26 settembre 1981 n. 537, ha esteso, fra l'altro, le agevolazioni contributive previste dagli artt. 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del citato D.L. n.942 del 1977; infatti detta pronunzia, come risulta dalla successiva sentenza della stessa Corte Costituzionale n.254 del 1989 - dichiarativa dell'infondatezza, in relazione all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, del citato D.L. n.402 del 1981 e dell'art. 9, punto 5, della legge n.67 del 1988 - si è limitata a risolvere la questione della legittimità di un regime contributivo differenziato sulla base del mero livello altimetrico dei territori, senza esaminare il problema con riguardo alle cosiddette zone agricole svantaggiate e senza escludere che la corresponsione dei contributi, purché non alla stregua del mero criterio altimetrico, possa essere diversamente regolata.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1952 num. 991 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 art. 7 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 41 art. 8, Legge 27/12/1977 num. 984 art. 15, Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 art. 13, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)