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Sez. L, Sentenza n. 3354 del 14/05/1983 (Rv. 428247 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AD UNA VALUTAZIONE MERAMENTE SOGGETTIVA DEL LAVORATORE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RIOTTOSITÀ DEL DATORE DI LAVORO A RICONOSCERE LA NATURA SUBORDINATA ANZICHÉ AUTONOMA DEL RAPPORTO ED ALLA PROSPETTIVA DI UNA PIÙ VANTAGGIOSA SISTEMAZIONE LAVORATIVA.*
Stato
decisa il 1983-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428247-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AD UNA VALUTAZIONE MERAMENTE SOGGETTIVA DEL LAVORATORE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RIOTTOSITÀ DEL DATORE DI LAVORO A RICONOSCERE LA NATURA SUBORDINATA ANZICHÉ AUTONOMA DEL RAPPORTO ED ALLA PROSPETTIVA DI UNA PIÙ VANTAGGIOSA SISTEMAZIONE LAVORATIVA.*

Le dimissioni del lavoratore determinate dall'illegittimo comportamento del datore di lavoro postulano, affinché possano concretare la risoluzione in tronco del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. (con il conseguente diritto del lavoratore all'indennità di preavviso), la sussistenza di una causa che renda impossibile la prosecuzione - anche provvisoria - del rapporto di lavoro e tale impossibilità, dovendo essere determinata da fattori oggettivi (come, ad esempio, il mancato pagamento della retribuzione), non può essere ravvisata in base ad una valutazione meramente soggettiva del lavoratore. (nella specie, la S.C. ha escluso potersi ritenere dovute a giusta causa le dimissioni cui i lavoratori erano stati indotti dalla riottosità della società datrice di lavoro a riconoscere la natura subordinata - anziché autonoma - del rapporto e dalla prospettiva di una diversa e più vantaggiosa sistemazione lavorativa). (V 3222/80, mass n 407010; (V 2700/80, mass n 406479; (V 2380/72, mass n 359793).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)