Sez. L, Sentenza n. 3222 del 15/05/1980 (Rv. 407010 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - INADEMPIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL'OBBLIGAZIONE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE O ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL LAVORATORE - GIUSTA CAUSA - CONFIGURABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - INADEMPIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL'OBBLIGAZIONE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE O ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL LAVORATORE - GIUSTA CAUSA - CONFIGURABILITA.*
L'inadempimento dell'obbligazione relativa al pagamento della retribuzione o alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore nell'ambito delle assicurazioni generali obbligatorie costituisce giusta causa di dimissioni in tronco per colpa del datore di lavoro. (Conf 285/76, mass n 378961 sulla prima parte; (Conf 2818/69, mass n 342610).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)