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Sez. 2, Sentenza n. 2380 del 13/07/1972 (Rv. 359793 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359793-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA - CONDIZIONI.*

Le dimissioni per giusta causa presentate dal lavoratore, che siano determinate dall'illegittimo comportamento del datore di lavoro, pur potendo integrare un caso di risoluzione riconducibile alle norme generali sulla risolubilita dei contratti a prestazioni corrispettive, postulano sempre, per la limitazione dei fatti di portata rescissoria che possono concretare una giusta causa di risoluzione in tronco del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art 2119 cod civ, la sussistenza di una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. (V 2818'69, mass n 342610; 1065'69, mass n 339558).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)