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Sez. U, Sentenza n. 2934 del 09/10/1972 (Rv. 360674 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - PASSIVA - ESTRANEITA DEL CONVENUTO AL RAPPORTO SOSTANZIALE - LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - ESCLUSIONE - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - JUS SUPERVENIENS - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360674-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - PASSIVA - ESTRANEITA DEL CONVENUTO AL RAPPORTO SOSTANZIALE - LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM - ESCLUSIONE - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - JUS SUPERVENIENS - IRRILEVANZA.*

Quando il convenuto eccepisca che non egli ma altro soggetto sarebbe tenuto a quanto richiesto viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, quale e la legitimatio ad causam, ma della titolarita passiva del rapporto in controversia, cioe della effettiva sussistenza del diritto azionato nei confronti di un dato soggetto, condizione questa rilevante soltanto per l'accoglimento della domanda. Siffatta questione puo formare oggetto del controllo di legittimita soltanto nei limiti specificamente dedotti con i motivi d'impugnazione e non e rilevabile d'ufficio. Fuori dalla esistenza di un motivo di ricorso sul punto, la eccezione non puo trovare ingresso nel giudizio di Cassazione neppure se si tratti di applicabilita d'ufficio dell'jus superveniens. (nella specie - a seguito della entrata in vigore, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, della legge 4 agosto 1971, n 592, la quale dispone che le somme dovute, in conseguenza di decisioni della Corte costituzionale in dipendenza di espropriazioni ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, sono pagate in titoli di rendita redimibile da emettere dal ministero del tesoro - l'ente di riforma convenuto in giudizio aveva, in memoria, sostenuto che unico soggetto obbligato al pagamento in favore degli espropriati fosse lo stato). (V 3097'69, mass n 343032).*

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1971 num. 592 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)