Sez. 1, Sentenza n. 1666 del 09/06/1973 (Rv. 364562 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RILEVANZA - CRITERIO DI ESCLUSIVITA DEL NESSO CAUSALE TRA FATTO IGNOTO E QUELLO NOTO - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RILEVANZA - CRITERIO DI ESCLUSIVITA DEL NESSO CAUSALE TRA FATTO IGNOTO E QUELLO NOTO - NECESSITA.*
Nella prova per presunzioni i criteri cui il giudice del merito deve attenersi sono quelli - dettati dall'art 2729 cod civ - della gravita, della precisione e della concordanza. Essi esprimono, nel loro insieme, una fondamentale esigenza di coerenza, per cui dal fatto noto non puo risalirsi ad altro fatto fuorche a quello che costituisce l'obietto della prova. Ne consegue che in tanto per tale via - critica, logica o indiretta che sia - puo ritenersi raggiunta la prova di che trattasi, in quanto il nesso in tal guisa stabilito - tra il fatto noto e l'antecedente individuato - sia pur sempre esclusivo. Qualora invece il fatto noto si presenti come conseguenza normale di due (o piu) antecedenti, non e possibile risolvere l'alternativa mediante il ricorso ad un criterio di maggiore o minore probabilita dell'uno rispetto all'altro; posto che, non potendosi distinguere fra il risultato della prova storica e quello della prova critica, ai fini del convincimento del giudice, il fatto reso noto per il tramite della presunzione deve assumere ugualmente carattere di certezza e non di semplice 'verosimiglianzà (come puo argomentarsi dall'art 2724 n 1, cod civ). (V 1605/72, mass n 358399; 3005/71, mass n 354285; (V 1719/71, mass n 352188; 3659/69, mass n 343891; (V 3637/69, mass n 343859).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)