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Sez. 4, Sentenza n. 34771 del 08/06/2010 Ud. (dep. 27/09/2010) Rv. 248346 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Debito di sicurezza del datore di lavoro nei confronti del lavoratore - Obbligo di informazione dei dipendenti - Specificità - Contenuto.
Stato
decisa il 2010-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248346-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di infortuni sul lavoro, il debito di sicurezza cui è tenuto il datore di lavoro nei confronti del lavoratore comprende l'obbligo di informare i dipendenti dei rischi specifici per la sicurezza e la salute in relazione all'attività svolta nell'impresa, non solo attraverso la esplicitazione di divieti, ma anche attraverso la indicazione delle conseguenze che determinate modalità di lavoro possono comportare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)