Sez. L, Sentenza n. 3569 del 14/06/1984 (Rv. 435567 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORE DI ATTIVITÀ - DEDUCIBILITÀ - CONDIZIONI - ESTENSIONE A QUESTIONI DI INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE DI NORME E DI SOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORE DI ATTIVITÀ - DEDUCIBILITÀ - CONDIZIONI - ESTENSIONE A QUESTIONI DI INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE DI NORME E DI SOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE - INAMMISSIBILITÀ.*
Qualsiasi errore di attività denunciato nell'ambito della disposizione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è deducibile in Cassazione, come mezzo per l'annullamento della sentenza che S'impugna, solo se attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione, e non anche per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche, rispetto alle quali il Sindacato di legittimità si esaurisce nel controllo della conformità al diritto della decisione impugnata. (V 3268/82, mass n 421226; (V 366/77, mass n 383903).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)