Sez. L, Sentenza n. 3268 del 27/05/1982 (Rv. 421226 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - RELATIVI ALLA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO ED ALLA SOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONE O INTEGRAZIONE EX ART. 384 COD. PROC. CIV. SU TALI PUNTI - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - RELATIVI ALLA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO ED ALLA SOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONE O INTEGRAZIONE EX ART. 384 COD. PROC. CIV. SU TALI PUNTI - AMMISSIBILITÀ.*
Il difetto di motivazione della sentenza può formare oggetto di ricorso per Cassazione solo per quanto attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione e non anche per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche, rispetto alle quali il Sindacato di legittimità si esaurisce nel controllo della conformità al diritto della decisione impugnata. Infatti, se la decisione risulta esatta, l'erronea o carente motivazione in diritto è modificata o integrata dalla Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.; se la decisione adottata risulta, invece, giuridicamente inesatta, la sentenza impugnata deve essere cassata per violazione o falsa applicazione di norme giuridiche. (Conf 366/77, mass n 383907).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)