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Sez. L, Sentenza n. 11512 del 04/11/1995 (Rv. 494525 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Premi assicurativi dovuti all'I.N.A.I.L. - Elevazione a dieci anni, ex art. 12 D.L. n. 536 del 1987, del termine di cui all'art. 112, secondo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965 - Retroattività - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494525-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

L'art. 12 del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito in legge 28 gennaio 1988 n. 48, che ha elevato a dieci anni il termine di prescrizione previsto, per la riscossione dei premi di assicurazione e delle altre somme dovute all'I.N.A.I.L. dai datori di lavoro, dal secondo comma dell'art. 112 (originariamente fissato in un anno ed elevato a tre anni dall'art. 4, secondo comma, del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33) non ha carattere retroattivo, in difetto di una previsione in tal senso che valga a configurare un'eccezione a quanto stabilito dall'art. 11 preleggi (e non rilevando in tal senso neanche la salvezza degli effetti prodotti dai precedenti decreti legge non convertiti, disposta con il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 48 del 1988, poiché la norma in questione è stata introdotta per la prima volta proprio dall'art. 12 del D.L. n. 536/1987). Pertanto il più lungo termine di prescrizione non trova applicazione nel caso in cui la fattispecie estintiva sia già maturata prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 4 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)