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Sez. L, Sentenza n. 6018 del 04/07/1997 (Rv. 505720 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Presupposti - Carattere industriale dell'impresa ex art. 2195 cod. civ. - Produzione di servizi - Rilevanza - Fattispecie relativa ad elaborazione dati con realizzazione di contabilità, modulistica, ecc..
Stato
decisa il 1997-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505720-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Costituisce attività industriale ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., e quindi ai fini del godimento di sgravi contributivi previsti a favore delle imprese aventi natura industriale secondo la classificazione di cui all'articolo citato, non solo quella avente ad oggetto la produzione di beni attraverso la manipolazione e la trasformazione di elementi materiali preesistenti, ma anche quella diretta, mediante un'organizzazione imprenditoriale dei vari fattori produttivi, alla produzione di servizi, costituenti nuove utilità, capaci di soddisfare particolari bisogni degli utenti, senza che rilevi che utilità analoghe possano essere rese mediante una prestazione libero - professionale. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che - ai fini degli sgravi contributivi di cui all'art. 18 del D.L. n. 918 del 1968, convertito in legge n. 1089 del 1968 - aveva escluso il carattere industriale dell'attività di una società che attraverso l'elaborazione degli elementi forniti dai clienti realizzava la contabilità generale e semplificata, di magazzino e relativa all'I.V.A.; l'amministrazione del personale dipendente; la modulistica previdenziale e fiscale, ecc.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)