Sez. U, Sentenza n. 1456 del 10/02/1992 (Rv. 475649 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Regime anteriore all'art. 49 legge n. 88 del 1989 - Impresa svolgente attività di studio, analisi, raccolta ed aggregazione di dati aziendali - Carattere industriale - Iscrizione dei propri dirigenti all'INPDAI - Obbligatorietà.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere
Nel regime anteriore all'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (che non è applicabile retroattivamente) e con riguardo all'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967 (modificato dall'art. 4 della legge n. 44 del 1973), che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'INPDAI di tutti i dirigenti di aziende industriali, intendendo per tali (in alternativa ai datori di lavoro che, quali esercenti attività industriali, sono assegnati o aggregati alla cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'INPS) le imprese svolgenti le attività di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o un'attività ausiliaria delle predette, occorre far riferimento - al fine di stabilire se un'impresa abbia o no carattere industriale - ai criteri desumibili dal citato art. 2195; pertanto, va considerata industriale ai sensi della previsione del n. 1 di tale articolo, in quanto produttiva di un servizio avente ad oggetto una nuova utilità economica ottenuta mediante l'organizzazione di fattori sia materiali che di natura diversa, anche l'attività - svolta con organizzazione imprenditoriale - di studio, analisi, raccolta ed aggregazione di dati aziendali, il cui risultato viene esposto in una relazione finale destinata all'impresa committente, restando escluso, per l'intrinseca autonomia della medesima, che a tale attività (utilizzabile dalla generalità delle imprese invece che da una particolare categoria di esse) possa attribuirsi carattere ausiliario ai sensi della previsione del n. 5 dello stesso art. 2195.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)