Sez. L, Sentenza n. 26376 del 03/11/2008 (Rv. 605355 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Applicazione dei criteri di scelta con riferimento all'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda - Nozione di unità produttiva - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la comparazione dei lavoratori al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità non deve necessariamente interessare l'intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico - produttive, nell'ambito della singola unità produttiva - individuabile in ogni articolazione dell'azienda che si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale - in quanto ciò sia obbiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale e non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro (nella specie, relativa ad una procedura di riduzione del personale da parte di un Istituto di Vigilanza, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha confermato la decisione del giudice di merito, che pure aveva omesso di indagare specificamente sulla configurabilità della struttura organizzativa preposta alla sorveglianza presso la centrale nucleare di Montalto di Castro quale unità produttiva, atteso che il datore di lavoro si era limitato ad indicare, a tale scopo, l'impiego di un consistente nucleo di personale e di mezzi, nonché la designazione di un responsabile incaricato nella gestione del personale, elementi tutti inidonei a comprovare anche un decentramento decisionale sull'assunzione e gestione dei servizi).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)