Sez. 1, Sentenza n. 86 del 11/01/1978 (Rv. 389376 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER RISULTANZE INDIRETTE DI SENTENZA CIVILE O PENALE - ACCERTAMENTO DELLA PATERNITA - VALUTAZIONE DEI FATTI EMERGENTI DA SENTENZA PENALE PURCHE NON SUPERFLUI AL FINE DELL'INDAGINE PENALE - POTERE DEL GIUDICE - MANCATA OFFERTA DI IDONEE PROVE CONTRARIE DA PARTE DEL CONVENUTO - RILEVANZA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER RISULTANZE INDIRETTE DI SENTENZA CIVILE O PENALE - ACCERTAMENTO DELLA PATERNITA - VALUTAZIONE DEI FATTI EMERGENTI DA SENTENZA PENALE PURCHE NON SUPERFLUI AL FINE DELL'INDAGINE PENALE - POTERE DEL GIUDICE - MANCATA OFFERTA DI IDONEE PROVE CONTRARIE DA PARTE DEL CONVENUTO - RILEVANZA.*
In tema di dichiarazione giudiziale di paternita, risultante indirettamente da sentenza penale, anche ai sensi dell'art 269 n 2 cod civ, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dall'art 113 della legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, per l'accertamento della paternita al giudice del merito va riconosciuto il potere di valutare liberamente tutti i fatti emergenti da quella sentenza, purche non superflui al fine dell'indagine penale (nella specie, vertente sull'imputazione di violenza carnale), nonche di trarre conforto al proprio convincimento della mancata offerta di idonee prove contrarie da parte del convenuto. (V 2402/73, mass nn 365778 e 365779).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)