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Sez. L, Sentenza n. 4906 del 04/05/1991 (Rv. 471974 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Assunzione - In genere | Assenza delle parti all'udienza - Decadenza ex art. 208 cod. proc. civ. - Applicazione d'ufficio e in forma implicita - Ammissibilità - Revoca previa istanza motivata - Liceità - Mancanza della revoca non configurabile nell'assunzione malgrado la decadenza - Inefficacia dell'assunzione medesima - Condizione - Eccezioni della parte - Termine.
Stato
decisa il 1991-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471974-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Assunzione - In genere

La norma dell'art. 208, primo comma, cod. proc. civ. - la quale stabilisce che, se nessuna delle parti si presenta nel giorno fissato per l'inizio o la prosecuzione della prova, il giudice istruttore le dichiara decadute dal diritto di farla assumere - è applicabile anche nel rito del lavoro introdotto dalla legge n. 573 del 1973, essendo coerente con i principi della speditezza e dello onere della partecipazione attiva delle parti al processo, ai quali detto rito è ispirato. Tale provvedimento di decadenza deve essere emesso d'ufficio dal giudice e può essere anche implicito, richiedendosi invece una motivata istanza di parte ed un altrettanto motivato provvedimento del giudice per la revoca della detta statuizione di decadenza. Consegue che, in difetto di una tale revoca, non ravvisabile nella mera assunzione della prova, la stessa, in quanto espletata malgrado la decadenza, deve ritenersi come mai assunta, sempreché la nullità (relativa) conseguente a tale assunzione sia stata dalla parte interessata fatta valere, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., nella prima istanza o difesa successiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)