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Sez. 3, Sentenza n. 5416 del 11/03/2005 (Rv. 581461 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Ammissione - Assenza ingiustificata della parte - Disciplina ex art. 208 cod. proc. civ. - Applicabilità - Dichiarazione di decadenza e decisione della causa nella stessa udienza - Ammissibilità - Esclusione - Fissazione di una successiva udienza per consentire le difese della parte decaduta - Necessità - Fondamento - Fattispecie relativa a controversia concernente rapporto di affitto agrario.
Stato
decisa il 2005-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581461-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE

Poichè nelle controversie soggette al rito del lavoro (nella specie, controversia relativa ad affitto agrario) trova applicazione l'art. 208 cod. proc. civ., concernente la decadenza dall'assunzione della prova, secondo cui il giudice, dichiarata la decadenza, deve comunque fissare un'udienza successiva, per dar modo alla parte non comparsa di instare, se del caso, per la rimessione in termini, incorre in "error in procedendo" il giudice d'appello che, ammessa la prova testimoniale (nella specie, riguardo alla data di inizio del rapporto di affitto agrario) e constatata l'assenza della parte istante all'udienza all'uopo fissata, dichiari la decadenza di quest'ultima e decida, subito dopo, la causa, senza rinviare ad un'udienza successiva onde consentire, in quella sede, le eventuali difese della stessa parte, atteso che la disciplina dettata dall'art. 437, terzo comma, cod. proc. civ. (secondo cui "qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza") non comporta un obbligo assoluto di decidere la causa nella stessa udienza dell'assunzione, stante la facoltà (di cui all'ultimo comma dello stesso articolo) di concedere alle parti, dopo l'assunzione, un termine per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine, per la discussione e la pronuncia della sentenza, e tenuto conto, peraltro, che la regola della contestualità presuppone comunque che la prova ammessa sia stata anche assunta, laddove, nel caso di mancata assunzione per l'assenza ingiustificata della parte, il rinvio è imposto dal secondo comma del citato art. 208 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)