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Sez. 1, Sentenza n. 10177 del 21/09/1999 (Rv. 530168 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE | Mancata annotazione al PRA della vendita - Conseguenze - Soggetto passivo di imposta e responsabile di imposta - Nozioni rispettive - Conseguenze - Nel caso di pagamento dell'imposta da parte del soggetto risultante proprietario al PRA.
Stato
decisa il 1999-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530168-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE

Con riferimento alla tassa prevista, per effetto dell'immatricolazione dell'autoveicolo, dai commi da trentunesimo a sessantesimo dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, mentre il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è colui che possiede in quanto proprietario un autoveicolo idoneo alla circolazione, responsabile di imposta è colui che risulta proprietario dal PRA; conseguentemente, in caso di vendita di autoveicolo non seguita da immediata comunicazione al PRA, il compratore ha l'obbligo di fornire al venditore i mezzi necessari per il pagamento e il venditore, se provveda al pagamento con mezzi propri, si surroga al creditore per ottenere la restituzione dal debitore di quanto pagato, senza che assuma rilievo l'eventuale successivo trasferimento del veicolo ad un terzo, nei cui confronti il debitore potrà agire in rivalsa.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)