Sez. 1, Sentenza n. 7668 del 18/08/1997 (Rv. 506838 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE | Disciplina ex art. 5, comma trentaduesimo, D.L. n. 953 del 1982 - Pagamento della tassa da parte del soggetto risultante proprietario del veicolo al PRA - Rivalsa nei confronti dell'effettivo proprietario - Ammissibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE
L'art. 5 comma trentaduesimo del decreto legge 30 dicembre 1082, n. 953, nel testo sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, - secondo cui al pagamento della tassa di circolazione sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultino essere proprietari del veicolo dal pubblico registro automobilistico - mentre ricollega alle risultanze del PRA l'individuazione del debitore tributario al fine di facilitare l'azione dell'amministrazione finanziaria, non comporta il venir meno del legame tra il tributo e la proprietà del veicolo; ne consegue che l'onere economico del tributo ricade su chi, in base al regime di circolazione dei veicoli, è l'effettivo proprietario nel periodo di tempo al quale il debito tributario si riferisce; questi pertanto è tenuto a rimborsare, di quanto pagato a tale titolo all'amministrazione finanziaria, colui il quale risulti ancora proprietario del veicolo al pubblico registro automobilistico per la omessa annotazione del trasferimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)