Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20303 del 07/10/2016 (Rv. 641251 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Sentenza ex art. 2932 c.c. - Valore del bene o del diritto trasferito - Riferimento temporale - Data della pronuncia - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'art. 43, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 131 del 1986, prevede che, nel caso di contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, il valore del bene deve essere calcolato alla data dell'atto traslativo, sicché, qualora il trasferimento sia intervenuto con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., occorre fare riferimento non alla data del contratto preliminare, ma a quella della sentenza, attesa la sua efficacia costitutiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2932, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)