Sez. 3, Sentenza n. 2218 del 27/02/1998 (Rv. 513162 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ | Liquidazione ad opera del giudice - Riduzione degli onorari e dei diritti indicati nella nota prodotta dalle parti - Correlato obbligo di indicare il criterio adottato - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ
Il giudice che riduce l'ammontare dei diritti e degli onorari riportati nella nota prodotta dalla parte ha l'obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato e di indicare le ragioni della riduzione in modo da consentire il controllo sulle variazioni effettuate qualora le somme esposte nella nota sono ritenute eccessive in relazione al valore della controversia, a quanto in concreto attribuito alla parte rispetto a quanto richiesto, all'utilità conseguita dalla parte, tenuto conto del potere del giudice di liquidare nei limiti della tariffa meno di quanto richiesto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 66, DM Grazia e Giustizia 24/11/1990 art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)