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Sez. 3, Sentenza n. 2218 del 27/02/1998 (Rv. 513162 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ | Liquidazione ad opera del giudice - Riduzione degli onorari e dei diritti indicati nella nota prodotta dalle parti - Correlato obbligo di indicare il criterio adottato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513162-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ

Il giudice che riduce l'ammontare dei diritti e degli onorari riportati nella nota prodotta dalla parte ha l'obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato e di indicare le ragioni della riduzione in modo da consentire il controllo sulle variazioni effettuate qualora le somme esposte nella nota sono ritenute eccessive in relazione al valore della controversia, a quanto in concreto attribuito alla parte rispetto a quanto richiesto, all'utilità conseguita dalla parte, tenuto conto del potere del giudice di liquidare nei limiti della tariffa meno di quanto richiesto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 66, DM Grazia e Giustizia 24/11/1990 art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)