Sez. L, Sentenza n. 12373 del 29/11/1995 (Rv. 494876 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ | Riduzione giudiziale degli onorari indicati nella nota prodotta dalle parti - Indicazione del criterio di liquidazione applicato - Obbligo del giudice - Fattispecie con applicazione dell'art. 384, primo comma, cod.proc. civ., nuovo testo.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ
Il giudice che riduca l'ammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota prodotta dalle parti ha l'obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l'inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794 e tenuto altresì conto che la riducibilità al di sotto del minimo prevista per i soli onorari postula la produzione, ad opera della parte interessata, del parere del consiglio dell'ordine. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. nel testo sostituito dall'art. 66 della legge n. 353 del 1990, ha determinato gli onorari dovuti per il giudizio di appello, cassando senza rinvio l'impugnata sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 66, DM Grazia e Giustizia 24/11/1990 art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)